Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi della lettera d) dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Alla realizzazione delle attività di tutela e di reinserimento dei minori stranieri non accompagnati, comprese le attività di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modificazioni, si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie previsto dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.